Cronologia della conformità al regolamento MDR dell’UE (2024-2028): cosa devono sapere ora i produttori

Cronologia della conformità al MDR UE dal 2024 al 2028: scadenze principali

Introduzione

Il Regolamento europeo sui dispositivi medici (EU MDR 2017/745) ha completamente modificato il modo in cui i dispositivi medici sono regolamentati in Europa. Eleva gli standard in materia di sicurezza, evidenze cliniche e sorveglianza post-commercializzazione, e ha inoltre introdotto una complessa tabella di marcia di transizione pluriennale. Inizialmente, i fabbricanti prevedevano di completare la transizione al MDR molto prima. Tuttavia, i ritardi di EUDAMED, la capacità limitata degli Organismi Notificati e i timori di carenze di dispositivi hanno spinto la Commissione Europea a prorogare alcune scadenze attraverso il Regolamento (UE) 2023/607 e, successivamente, il Regolamento (UE) 2024/1860. 

Principali scadenze del regolamento MDR UE: cosa è già in vigore

Piena applicazione del MDR – a partire dal 26 maggio 2021

  • Dal 26 maggio 2021, tutti i nuovi dispositivi immessi sul mercato dell'UE devono essere conformi al MDR.

  • I "dispositivi legacy" con certificati CE validi ai sensi delle vecchie direttive (MDD/AIMDD) possono ancora avvalersi delle disposizioni transitorie dell'articolo 120 del MDR, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni (aggiornamento del SGQ, domanda all'Organismo Notificato e un accordo firmato).

Periodi transitori prorogati – Regolamento (UE) 2023/607

Per evitare carenze di prodotti, nel marzo 2023 l'UE ha adottato il Regolamento (UE) 2023/607. Questa modifica ha prorogato le tempistiche di transizione del MDR e ha rimosso le precedenti scadenze di "smaltimento delle scorte":

  • I dispositivi legacy di classe III e la maggior parte dei dispositivi impiantabili di classe IIb possono rimanere sul mercato fino al 31 dicembre 2027, se sono soddisfatte le condizioni stabilite.

  • Gli altri dispositivi di classe IIb, classe IIa, classe Is/Im e determinati dispositivi di classe I riclassificati possono rimanere sul mercato fino al 31 dicembre 2028, anche in questo caso nel rispetto di severe condizioni.

  • Il precedente requisito di "smaltire le scorte" dei dispositivi conformi a MDD/AIMDD entro una scadenza fissa è stato rimosso.

Cosa ci riserva il futuro: date MDR e scadenze principali (2024–2028)

La cronologia seguente illustra i principali obblighi previsti dal MDR, distinguendo tra quelli già in vigore e quelli futuri.

Già passate ma ancora importanti

26 maggio 2024 – SGQ e domanda all'Organismo Notificato (dispositivi legacy)
Per beneficiare della transizione prorogata:

  • I fabbricanti dovevano implementare un SGQ in linea con l'articolo 10, paragrafo 9, del MDR entro il 26 maggio 2024.

  • Per i dispositivi legacy, entro la stessa data doveva essere presentata una domanda formale di certificazione MDR a un Organismo Notificato.

26 settembre 2024 – Accordo scritto con l'Organismo Notificato

  • Entro il 26 settembre 2024, il MDR richiede un accordo scritto firmato tra il fabbricante e l'Organismo Notificato affinché i dispositivi legacy possano continuare a beneficiare delle tempistiche transitorie.

I fabbricanti che hanno mancato questi due traguardi generalmente non possono fare affidamento sulla transizione MDR prorogata e potrebbero dover richiedere deroghe a livello nazionale o ritirare i dispositivi interessati.

2025 – Nuovo dovere di informazione sulle interruzioni della fornitura

10 gennaio 2025 – Nuovo obbligo di notifica in caso di interruzione della fornitura

Il Regolamento (UE) 2024/1860 introduce un nuovo "dovere di informazione" nel caso in cui un fabbricante preveda di interrompere o sospendere definitivamente la fornitura di determinati dispositivi medici o IVD. A partire dal 10 gennaio 2025, i fabbricanti devono:

  • Informare le autorità e, in molti casi, i clienti in anticipo qualora un'interruzione o una cessazione della fornitura possa comportare problemi per la cura dei pazienti.

  • Disporre di processi interni per rilevare e segnalare tempestivamente i potenziali rischi di fornitura.

2025–2027 – EUDAMED diventa progressivamente obbligatorio

Il Regolamento (UE) 2024/1860 modifica anche le modalità di attivazione di EUDAMED. Invece di attendere che tutti i moduli siano pronti, la banca dati diventerà obbligatoria modulo per modulo

In pratica, ciò significa:

Dal 2025–2026:

  • L'uso obbligatorio inizierà in modo graduale per i moduli relativi alla registrazione degli attori, alla registrazione degli UDI/dispositivi e ai certificati/organismi notificati dopo che ciascuno di essi sarà stato formalmente dichiarato pienamente operativo nella Gazzetta Ufficiale.

Entro l'inizio del 2027 circa:

  • Si prevede che tutti i moduli principali di EUDAMED, compreso quello sulla vigilanza, saranno obbligatori e che il periodo di transizione per la registrazione dei dispositivi si concluderà approssimativamente entro il terzo trimestre del 2026.

Le date esatte di applicazione dipenderanno dagli avvisi dell'UE, pertanto i fabbricanti devono monitorare attivamente le comunicazioni della Commissione.

2026 – Dispositivi su misura di classe III

Il 26 maggio 2026 rappresenta la scadenza finale entro la quale i dispositivi su misura di classe III devono essere pienamente conformi al MDR. Essi non possono beneficiare delle date transitorie più lunghe del 2027/2028.

2027 – Fine della transizione per i dispositivi legacy ad alto rischio

31 dicembre 2027:

  • Tutti i dispositivi legacy di classe III e la maggior parte di quelli impiantabili di classe IIb devono essere certificati MDR per poter rimanere sul mercato dell'UE. Dopo questa data, i certificati MDD/AIMDD per queste categorie non saranno più validi.

2028 – Scadenza finale della transizione MDR

31 dicembre 2028:

  • I restanti dispositivi legacy di classe IIb (non impiantabili), di classe IIa, di classe Is, di classe Im e alcuni dispositivi di classe I riclassificati devono essere in possesso della certificazione MDR.

  • Dopo tale data, tutti i certificati legacy scadranno e tutti i dispositivi presenti sul mercato dovranno essere conformi al MDR.

Cosa è cambiato con il Regolamento (UE) 2024/1860

Il Regolamento (UE) 2024/1860, in vigore dal 9 luglio 2024, ha modificato sia il MDR che l'IVDR. Per i dispositivi medici, gli impatti principali sono:

  1. Introduzione graduale di EUDAMED
    L'uso obbligatorio di EUDAMED è ora legato alla prontezza di ciascun modulo, anziché richiedere la disponibilità di "tutti i moduli contemporaneamente".

  2. Obbligo di informare in caso di interruzioni della fornitura
    Un nuovo articolo 10 bis introduce l'obbligo per i fabbricanti di informare le autorità e, ove pertinente, gli altri attori della catena di fornitura in merito a interruzioni o sospensioni che potrebbero compromettere la continuità delle cure.

  3. Proroga delle disposizioni transitorie per alcuni IVD
    Per i fabbricanti di IVD, il regolamento 2024/1860 proroga determinati periodi di transizione dell'IVDR. Sebbene questo aspetto esuli dal focus dedicato al MDR in questa sede, è importante per le aziende che producono sia dispositivi medici che IVD. 

Conclusione

La transizione al MDR è passata dall'essere "un evento futuro" a diventare una reale sfida di conformità e continuità operativa. Con le scadenze del 2027 e del 2028 ormai chiaramente definite e con i nuovi obblighi, quali le notifiche di interruzione della fornitura e i requisiti relativi ai dati EUDAMED, i fabbricanti non possono permettersi di considerare il MDR come un progetto una tantum. Al contrario, esso deve essere integrato nelle attività quotidiane, dalla progettazione e strategia clinica fino alla catena di fornitura e alla gestione dei dati.

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