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Dispositivi senza una destinazione d'uso medica ai sensi del MDR 2017/745: guida per i fabbricanti

Dispositivi senza una destinazione d'uso medica ai sensi del MDR 2017/745: guida per i fabbricanti

Dispositivi senza una destinazione d'uso medica ai sensi del MDR 2017/745: guida per i fabbricanti

Guida all'Allegato XVI del MDR per dispositivi senza finalità medica

Guida all'Allegato XVI del MDR per dispositivi senza finalità medica

Introduzione

Il Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) è fondamentalmente strutturato attorno a dispositivi con una destinazione d'uso medica; tuttavia, il regolamento comprende anche determinati gruppi di prodotti che non rivendicano una destinazione d'uso medica ma che, ciò nonostante, condividono una funzione, un profilo di rischio o un'interazione con il corpo simili. Questi sono elencati nell'Allegato XVI dell'MDR e molti degli obblighi normativi applicabili ai tipici dispositivi medici si applicano anche ad essi. L'intento di questa guida è fornire ai fabbricanti una panoramica chiara di come i dispositivi dell'Allegato XVI sono trattati ai sensi dell'MDR, quali normative specifiche si applicano e quali passaggi sono necessari per la conformità.

Cosa si intende per "Dispositivi senza una destinazione d'uso medica"?

L'Allegato XVI dell'MDR identifica gruppi specifici di prodotti che, pur non avendo una destinazione d'uso medica, interagiscono con il corpo umano in modi analoghi ai dispositivi medici. La Commissione Europea ha concluso che, poiché tali prodotti possono presentare rischi simili a quelli dei dispositivi medici (es. modifica dei tessuti, somministrazione di energia, contatto corporeo), dovrebbero essere regolamentati nell'ambito dell'MDR. Esempi tipici includono:

  • Lenti a contatto colorate non correttive (per effetto estetico).

  • Impianti per la modifica del profilo corporeo o sostanze di riempimento sottocutaneo (filler).

  • Apparecchiature destinate alla riduzione del tessuto adiposo (es. dispositivi per liposuzione) e apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità (es. laser, IPL) per trattamenti estetici.

  • Dispositivi di stimolazione cerebrale non invasivi per scopi non medici (es. benessere o miglioramento delle prestazioni).

Anche se non sono commercializzati per la diagnosi o il trattamento di malattie, la loro interazione con il corpo solleva considerazioni relative alla salute e alla sicurezza.

Perché l'MDR si applica a questi dispositivi?

Il fattore scatenante principale dell'MDR è la "destinazione d'uso medica", ma l'Allegato XVI funge da eccezione: include quei dispositivi senza una destinazione d'uso medica ma con caratteristiche di rischio/tecnologia comparabili. La logica si basa sul rischio per la persona che li utilizza. Ad esempio:

  • Il contatto con i tessuti, l'iniezione sottocutanea, l'accesso chirurgico, la somministrazione di energia o la modifica dell'anatomia comportano tutti un rischio intrinseco.

  • Il regolamento sottolinea che anche in assenza di un beneficio terapeutico, la sicurezza e le prestazioni devono essere dimostrate.

Pertanto, i fabbricanti devono trattare i dispositivi dell'Allegato XVI in modo analogo ai dispositivi medici per quanto riguarda gli obblighi normativi.

Gruppi di prodotti dell'Allegato XVI ed esempi

I Gruppi di prodotti senza una destinazione d'uso medica di cui all'Articolo 1(2) del Regolamento sui Dispositivi Medici (UE) 2017/745:

N.

Gruppo di prodotti

Descrizione

1

Lenti a contatto o simili

Lenti a contatto o altri articoli destinati a essere introdotti nell'occhio o applicati sull'occhio.

2

Impianti di modifica anatomica

Prodotti destinati a essere introdotti totalmente o parzialmente nel corpo umano mediante strumenti invasivi di tipo chirurgico allo scopo di modificare l'anatomia o per il fissaggio di parti del corpo (esclusi i prodotti per tatuaggi e piercing).

3

Filler dermici

Sostanze, combinazioni di sostanze o articoli destinati al riempimento facciale o di altre parti del corpo o di membrane mucose tramite iniezione sottocutanea, sottomucosa o intradermica o altro mezzo (esclusi i tatuaggi).

4

Apparecchiature per la riduzione del grasso

Apparecchiature destinate a ridurre, rimuovere o distruggere il tessuto adiposo, ad esempio per liposuzione, lipolisi o lipoplastica.

5

Dispositivi a radiazione ad alta intensità

Dispositivi che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità (infrarossi, luce visibile, UV), come laser o luce pulsata ad alta intensità, per il ringiovanimento cutaneo, la rimozione di tatuaggi o peli, o altri trattamenti della pelle.

6

Apparecchiature per la stimolazione cerebrale

Apparecchiature per la stimolazione cerebrale che utilizzano correnti elettriche o campi magnetici/elettromagnetici che penetrano nel cranio per modificare l'attività neuronale.

Classificazione e riclassificazione dei dispositivi dell'Allegato XVI

Sebbene la classificazione ai sensi del regolamento MDR si basi tipicamente sulla destinazione d'uso medica, i dispositivi dell'Allegato XVI seguono una logica di classificazione specifica.

  • Si applicano le regole generali di classificazione dell'Allegato VIII, con modifiche per i dispositivi attivi senza una destinazione d'uso medica.

  • In base al Regolamento (UE) 2022/2347, alcuni dispositivi attivi dell'Allegato XVI sono riclassificati:

    • Le apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità per il trattamento della pelle sono di Classe IIb, a meno che non siano destinate esclusivamente alla rimozione dei peli, nel qual caso sono di Classe IIa.

    • Le apparecchiature per la riduzione del tessuto adiposo sono di Classe IIb.

    • Le apparecchiature per la stimolazione cerebrale (che penetrano nel cranio) sono di Classe III.

I fabbricanti devono pertanto determinare la corretta classe di rischio, che detta il livello di valutazione della conformità e il coinvolgimento dell'Organismo Notificato.

Requisiti chiave MDR applicabili ai dispositivi dell'Allegato XVI

I fabbricanti di dispositivi dell'Allegato XVI devono conformarsi alla maggior parte degli obblighi dell'MDR, tra cui:

  • Istituzione di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) adeguato alla classe di rischio del dispositivo. Si applica l'Articolo 10(9) dell'MDR.

  • Nomina di una Persona Responsabile del Rispetto della Regolamentazione (PRRC) ai sensi dell'Articolo 15 dell'MDR. 

  • Documentazione tecnica, inclusa la dimostrazione di sicurezza e prestazioni (sebbene il dispositivo non necessiti di un beneficio clinico se non ha una finalità medica).

  • Conformità ai Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione (GSPR) dell'Allegato I dell'MDR, incluso il GSPR n. 9, specificamente orientato al rapporto rischio/beneficio per i dispositivi senza destinazione d'uso medica.

  • Per questi dispositivi, invece del beneficio clinico, i fabbricanti devono dimostrare le prestazioni e la sicurezza (tramite dati clinici ove necessario, sorveglianza post-commercializzazione, follow-up clinico post-commercializzazione).

  • Valutazione della conformità e marcatura CE in linea con la classificazione assegnata e i requisiti dell'Organismo Notificato.

Inoltre, è richiesta la conformità al Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/2346 della Commissione (CS): queste Specifiche Comuni stabiliscono requisiti dettagliati per i dispositivi dell'Allegato XVI, inclusi la gestione del rischio, l'etichettatura, le prestazioni e le attività post-commercializzazione.

Disposizioni transitorie e scadenze

I fabbricanti devono prestare attenzione alle date chiave:

  • Le CS ai sensi del Regolamento 2022/2346 si applicano dal 22 giugno 2023 per i dispositivi che non richiedono il coinvolgimento di un Organismo Notificato.

  • Per i dispositivi che richiedono il coinvolgimento di un Organismo Notificato, le scadenze transitorie dipendono dalla pianificazione di un'indagine clinica:

    • Originariamente fissata al 22 giugno 2025 per i dispositivi senza sperimentazione, ora prorogata al 31 dicembre 2028.

    • For devices with clinical investigation plan: originally 22 June 2028, now extended to 31 Dec 2029.

  • Per beneficiare di tali periodi transitori, il dispositivo deve essere stato legalmente commercializzato prima del 22 giugno 2023 e non aver subito modifiche significative nella progettazione o nella destinazione d'uso.

I fabbricanti dovrebbero verificare se soddisfano i requisiti per le disposizioni transitorie e avviare di conseguenza le attività di conformità.

Passaggi pratici per la conformità del fabbricante

  1. Identificare se il prodotto rientra nell'Allegato XVI: esaminare l'elenco dei gruppi e verificare la destinazione d'uso, la tecnologia e il profilo di rischio del dispositivo.

  2. Classificare correttamente il dispositivo: determinare se il dispositivo è coperto dall'MDR, se è attivo e verificare se si applica il Regolamento 2022/2347.

  3. Configurare o aggiornare il SGQ e nominare la PRRC: assicurarsi di disporre di un SGQ conforme all'Articolo 10 dell'MDR e di una PRRC qualificata ai sensi dell'Articolo 15.

  4. Preparare la documentazione tecnica e i piani di valutazione della conformità: in base alla classificazione, decidere quale percorso di conformità applicare e coinvolgere un Organismo Notificato se richiesto.

  5. Dimostrare sicurezza e prestazioni: per i dispositivi senza una destinazione d'uso medica, dimostrare prestazioni e sicurezza tramite dati pertinenti; garantire l'allineamento con le CS ai sensi del Regolamento 2022/2346.

  6. Condurre la sorveglianza e il follow-up post-commercializzazione: istituire sistemi di monitoraggio una volta che il dispositivo è sul mercato,

    raccogliere dati post-commercializzazione e aggiornare regolarmente la documentazione.

  7. Monitorare gli aggiornamenti normativi e gli emendamenti: l'Allegato XVI può essere ampliato tramite atti delegati; anche le CS e le tempistiche transitorie possono evolvere.

  8. Registrare il dispositivo e gli operatori economici: garantire la registrazione nella banca dati UE pertinente (come EUDAMED) e

    adempiere agli obblighi degli operatori previsti dall'MDR.

Conclusione

Per i fabbricanti di dispositivi senza una destinazione d'uso medica, lo scenario normativo ai sensi dell'MDR è impegnativo ma chiaramente definito. Riconoscendo che i vostri prodotti possono rientrare nell'Allegato XVI, comprendendo la corretta classificazione, adempiendo ai requisiti del SGQ e di valutazione della conformità, e garantendo l'allineamento con le Specifiche Comuni, potete ottenere la conformità e commercializzare i vostri prodotti in sicurezza nell'UE. Tenersi aggiornati sulle scadenze transitorie e sugli adeguamenti normativi è essenziale per evitare rischi di non conformità. Il principio guida rimane: sebbene questi dispositivi non abbiano uno scopo medico, la loro sicurezza e le loro prestazioni sono di fondamentale importanza.

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